Art. 8.
(Competenze e funzioni dei comuni).

      1. I comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7, tenuto conto di quanto prescritto per le aree sensibili e per le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi, individuando, in via preventiva, gli ambiti ottimali di localizzazione.

 

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      2. Le aree individuate dalla pianificazione urbanistica come sedi di installazione di impianti di trasmissione radiotelevisiva possono essere occupate d'urgenza, con assegnazione delle stesse in diritto di superficie ai gestori dei medesimi impianti e in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
      3. Gli impianti di trasmissione radiotelevisiva devono essere previamente assentiti con il rilascio di uno specifico permesso di costruire ai sensi dei regolamenti comunali di cui al comma 4.
      4. I comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i regolamenti per il rilascio dei permessi di costruire in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva.
      5. I comuni, previa acquisizione obbligatoria dei pareri vincolanti dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché del nulla osta sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, rilasciano il permesso di costruire per gli impianti di trasmissione radiotelevisiva tenuto conto dei limiti di esposizione individuati dalla vigente normativa statale, delle reali e verificate esigenze di copertura del servizio nel territorio, degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle risultanze dei piani di individuazione delle aree sensibili e delle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi e dei piani di localizzazione provinciale di cui all'articolo 7. Il rilascio del permesso di costruire può altresì essere subordinato dalla legislazione regionale a specifiche valutazioni di compatibilità ambientale di competenza delle regioni o delle province.
      6. I comuni, prima del rilascio del permesso di costruire, al fine di rendere condivisibile la decisione con la comunità locale, valutato il grado di criticità sociale provocato dalla richiesta di installazione degli impianti oggetto della concessione, avviano una procedura decisionale partecipata,
 

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secondo le modalità previste dall'articolo 6.
      7. Sino all'approvazione dei piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7, i comuni, al fine del rilascio del permesso di costruire, acquisiscono il parere preventivo del comitato tecnico provinciale per l'emittenza radiotelevisiva, ove istituito.